Con la sentenza anticipata ieri, la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento del nostro Paese a legiferare sulla questione del riconoscimento dei bambini nati da utero in affitto, ritenendo che "fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, l’attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica»: è quanto anticipato dall'ufficio stampa della Corte in attesa del deposito.
In breve: l’ordinanza -la n. 8325/ 2020- della Corte di Cassazione aveva posto alla Corte Costituzionale il problema dell'impossibilità di trascrivere all'anagrafe come entrambi "padri" del bambino nato da maternità surrogata realizzata all'estero (in verità la Cassazione a Sezioni Unite si era già chiaramente pronunciata contro questa possibilità, ma sorprendentemente la prima Sezione ha voluto riaprire la questione).
Detto in modo più tecnico: l’ordinanza proponeva la questione di costituzionalità dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (l’articolo di legge che vieta e sanziona il ricorso a utero in affitto in Italia), degli artt. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 e 64, comma 1, lett. g, e della legge n. 218 del 1995 nella parte in cui non consentono che si riconosca l’inserimento del cosiddetto “genitore d’intenzione” nell’atto di stato civile di un minore nato da utero in affitto. Secondo l’ordinanza, la sentenza delle Sezioni Unite si porrebbe in contrasto insanabile con il parere espresso in materia dalla Grande Camera della Corte Europea.
La Corte Costituzionale ha dichiarato "inammissibile" il quesito, ma ha riconosciuto l'esistenza del problema, rinviandolo al legislatore.
Il "problema", come dicevamo, era già stato affrontato e risolto dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 12193/2019 a Sezioni Unite nella quale si sosteneva che solo il padre biologico del-la bambino-a nato-a da utero in affitto poteva essere trascritto all'anagrafe, mentre il suo (o la sua partner), privo-a di legami biologici con la creatura, poteva eventualmente ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari. Quella sentenza considerava cioè il diritto del bambino a una continuità affettiva, ma dava priorità al suo diritto di conoscere la verità sulle proprie origini, mentre respingeva il diritto del cosiddetto "genitore d'intenzione" di essere trascritto all'anagrafe sulla base della sua semplice partecipazione a un "progetto genitoriale" garantito da un contratto commerciale con relativo esborso. I figli non si pagano, lo status di genitore non è in vendita (per chi se lo può permettere) e le madri da cui tutti-e nasciamo non si cancellano con un bonifico.
Come scritto nella lettera inviata alla Corte Costituzionale dalla nostra Rete Italiana contro l'Utero in Affitto "il primo diritto, interesse e bisogno di ognuna-o che nasce è non essere strappato alla madre che l’ha partorito, oltre che sapere che è proprio da lei che è venuto al mondo".
Purtroppo la Corte che pure a suo tempo nella sentenza 272/2017 aveva ribadito il divieto di ricorso all'utero in affitto, pratica che, com'è scritto “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”, nel suo nuovo pronunciamento invita il legislatore a esaminare la questione e sembra pertanto aprire alla possibilità di trascrizione integrale all’anagrafe degli atti di nascita realizzati all’estero per le nate e i nati da maternità "surrogata".
Se la legge consentisse la trascrizione integrale di quegli atti di nascita, di fatto si tratterebbe di un semi-riconoscimento della legittimità della pratica nonostante la sua stigmatizzazione, rimuovendo un significativo ostacolo a vantaggio di chi vi ricorre.
In tutt'altra direzione va il disegno di legge all'esame in Commissione Giustizia alla Camera che propone la punibilità del ricorso a utero in affitto anche qualcora realizzato all'estero.
Ma ciò che colpisce come un pugno nello stomaco è che nella sentenza della Corte si parli della pratica come di una tecnica. L'utero in affitto si avvale delle tecniche della fecondazione assitita -stimolazioni ovariche, prelievo di ovociti, fecondazione in vitro, impianto in utero e via dicendo- ma non può in alcun modo essere definita esso stesso una tecnica. L'utero in affitto è schiavitù, è povertà materiale e spirituale, è compravendita dell'umano, è violazione di diritti fondamentali, è cancellazione della madre, è doloroso distacco della creatura da chi l'ha messa al mondo, è la pretesa che i desideri diventino diritti e che i soldi costituiscano la misura unica di ogni altro valore. Tutto questo non può, disumanamente, essere definito una tecnica.
Marina Terragni