Due sentenze della Corte Costituzionale -emesse il 28 gennaio, motivazioni rese note nelle ultime ore- invitano i legislatori italiani a individuare dispositivi che in nome del "superiore interesse del minore" consentano ai cosiddetti "genitori intenzionali", compresi i committenti di utero in affitto, di essere riconosciuti come genitori a tutti gli effetti anche in assenza di legami biologici e anche se hanno commesso un reato.
Pur respingendo come "inammissibili" le questioni poste dalla prima sezione della Cassazione riguardo a due casi controversi di "omogenitorialità", la Corte Costituzionale rilancia la palla ai legislatori: sono loro a dover offrire una risposta certa e univoca. Serve una legge, e serve subito.
Una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la 12193/2019) aveva già chiarito che il-la partner del genitore biologico non poteva essere trascritto tout court nell'atto di nascita della bambina-o come genitore nel rispetto del diritto del minore alla verità sulle proprie origini, indicando come soluzione per garantire la continuità affettiva la cosiddetta "adozione in casi particolari".
Ma ora la Corte Costituzionale, pur ribadendo che l'utero in affitto costituisce un«elevato grado di disvalore» e riconoscendo che la pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza 272/2017), afferma tuttavia che l'adozione in casi particolari costituisce una procedura troppo lenta e farraginosa e istituisce un legame troppo "debole" tra minore e genitore adottivo.
Il fatto notevole è che entrambe le sentenze, sia pure riguardando casi diversi (una coppia gay e una coppia lesbica, utero in affitto e fecondazione assistita) hanno in comune la minimizzazione-cancellazione della madre, che nel secondo caso viene anche sacrificata sull'altare della "bigenitorialità".
La sentenza n. 33/21 riguarda il caso di due uomini sposati in Canada, uno dei quali padre biologico di un bambino nato da utero in affitto, mentre il partner è semplice partecipe al "progetto genitoriale". In Canada il bambino viene registrato come figlio di entrambi gli uomini, in Italia la trascrizione dell'atto di nascita non è possibile. I ricorrenti chiedono che anche il "padre intenzionale" venga riconosciuto come genitore.
Nel ricorso la madre non viene mai nominata in quanto madre, ma come "donna nella quale era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima". D'altro canto si dà notevole rilievo alla "volontà del genitore d'intenzione". E si sottolinea il diritto del minore "a conoscere i propri genitori, a essere da loro allevato e a non esserne separato", quando la cosiddetta surrogazione di maternità si fonda precisamente sulla separazione del figlio dalla madre e nella quasi totalità dei casi sull'anonimato e sulla cancellazione sia dell'ovofornitrice sia della gestante, quindi sulla non conoscenza della genitrice. Quei corpi di donna non valgono nulla, sono solo materia e "ricettacolo", come nella più pura tradizione aristotelica, mentre l'"intenzione" e la volontà maschile sono tutto e conferiscono forma a quella sostanza inerte.
La Corte indica che "nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata «la soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior “cura della persona”". Come se vedersi sottrarre la madre per contratto commerciale non fosse la negazione in principio della "miglior cura della persona". Indica infine come possibile soluzione un "procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino". Infatti secondo la corte l'adozione in casi particolari "costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali" anche perché "richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico”". Di nuovo, come se lo statuto dell'"intenzione" fosse pari a quello della "biologia". Biologia che peraltro, se qui viene ridimensionata, da anni alimenta il business crescente della fecondazione assistita e dell'utero in affitto a scapito dell'adozione: un figlio del tuo "sangue" a ogni costo.
In conclusione "questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore".
La sentenza n. 32 riguarda invece una donna madre di due gemelle messe al mondo con fecondazione assistita realizzata all'estero (in Italia una donna single non può accedere alla pratica) in accordo o "progetto genitoriale" con la partner. Le gemelle vengono registrate all'anagrafe come figlie della madre biologica, mentre la partner non compare nell'atto di nascita. In seguito a separazione tra le due donne, la partner "non madre" si rivolge al Tribunale di Padova per chiedere il riconoscimento legale del suo legame con le gemelle. I giudici di Padova a loro volta si rivolgono alla Consulta. La donna chiede di essere riconosciuta come genitore in forza del fatto di "aver prestato consenso alla fecondazione eterologa" effettuata dalla compagna, condividendo il "progetto di Pma" e denunciando il fatto che "l’adozione in casi particolari... è risultata impraticabile, in quanto l’art. 46 della medesima legge prescrive l’assenso del genitore legale dell’adottando, che, nella specie, è stato negato".
Si tratta, in questo caso, della volontà della madre che viene messa in discussione. Anche qui una minimizzazione della madre. Ma la volontà della madre non può essere aggirata. Una donna non ha necessità di alcun "consenso" per decidere di diventare madre -o di non diventarlo- né da parte di un uomo, sia pure il padre biologico, né da parte di una donna che occupa il posto simbolico del padre. Sulla maternità la prima e l’ultima parola è della donna, e questo principio non può essere violato.
Secondo la ricorrente invece "sarebbe violato il diritto di ciascun bambino ad avere due persone che si assumono la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione". Pertanto "i nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, per i quali non si possa ricorrere all’adozione in casi particolari, sarebbero destinati a un perenne stato di figli con un solo genitore, non riconoscibili dall’altra persona che ha contribuito al progetto procreativo". Un passaggio stupefacente: non si capisce che cosa fondi questo "diritto di ciascun bambino ad avere due persone" oltre alla dannazione di essere "figli di un solo genitore" se non l'ideologia della bigenitorialità paritaria su cui si fondano le teorie dell'alienazione parentale e della madre cattiva che allontana il figlio dal padre. La rivendicazione qui appare molto simile a quella di molti padri separati che accusano le madri di Pas.
La Corte anche in questo caso respinge come inammissibili le questioni proposte dal Tribunale di Padova ma invoca l'iniziativa del legislatore sottolineando "l'impellenza di tale intervento" risultando evidente che "i nati a seguito di Pma eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteeriore rispetto a quella di tutti gli altri nati". E ribadendo che "non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore" indica come strada possibile "in via esemplificativa... una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero l’introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione".
Quanto alla "nuova tipologia di adozione" va osservato che un'eventuale riforma della cosiddetta adozione in casi particolari dovrebbe valere per tutte e tutti e non come corsia preferenziale per le coppie dello stesso sesso. Non si comprende infatti in base a quale principio di giustizia lo stesso percorso agevolato non dovrebbe valere anche per le coppie eterosessuali: poniamo il caso molto frequente di una donna madre naturale di un bambino che voglia fare adottare il proprio figlio al nuovo compagno o marito. Perché a lei dovrebbe toccare una lunga e penosa trafila -Tribunale dei Minori, assistenti sociali, colloqui psicologici e via dicendo- mentre una persona di orientamento omosessuale potrebbe accedere a una stepchild "semplificata"?
Va infine osservato che nella relazione di Apertura dell'Anno Giudiziario il Primo presidente della Corte di Cassazione Mario Curzio aveva già dedicato un paragrafo alle "nuove frontiere della genitorialità" (vedere qui)
Marina Terragni