IN MERITO ALLE RECENTI SENTENZE DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE INGIUNGONO LA TRASCRIZIONE DI ATTI DI NASCITA REALIZZATI ALL'ESTERO RIGUARDANTI BAMBINI NATI DA UTERO IN AFFITTO PER VOLONTA' DI COPPIE DI UOMINI
AL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA
ALLA GIUNTA DI MILANO
e p.c. A ELENA LATTUADA, DELEGATA PARI OPPORTUNITA' DEL SINDACO
premesso che
Il ricorso a utero in affitto o maternità surrogata è reato in quasi tutto il mondo: la pratica è infatti ammessa solo in una ventina di nazioni su oltre 200.
In Italia il divieto è espresso dalla legge 40 -art. 12, comma 6- e ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenza 272/2017): pronunciamento in cui, oltre a riaffermare che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», quanto alle trascrizioni degli atti di nascita di questi bambini sostiene che “non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità”.
Anche in riferimento a questa sentenza, nel 2019 la Corte di Cassazione ha negato la possibilità di trascrivere nei registri dello stato civile italiano il provvedimento emesso da un giudice estero che riconosceva come padre il partner del genitore biologico di un bambino nato da utero in affitto, indicando come strada possibile per la filiazione la cosiddetta adozione in casi particolari.
Successivamente la Corte Costituzionale (sentenza 33/2021) ha indicato come “indifferibile l’individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”, invitando il legislatore a pronunciarsi in materia, pronuncia che non si è ancora realizzata.
Sulla base di quest'ultima sentenza il Tribunale di Milano ha recentemente affermato che, persistendo la lacuna normativa, il Comune di Milano è tenuto a trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato all'estero da utero in affitto per volontà di due uomini, non essendo necessario ricorrere ad adozione “perché il rapporto parentale si costituisce direttamente con il genitore intenzionale” (?).
Gli ordini di trascrizione da parte del Tribunale sarebbero 2.
Come Rete per l'Inviolabilità del Corpo Femminile (RadFem Italia, Udi, Arcilesbica, Se Non Ora Quando Sister e molti altri gruppi nazionali, associazioni internazionali come Women's Human Rights Campaign e CIAMS e centinaia di singole, tra cui Luisa Muraro e altre della Libreria delle Donne di Milano) nel 2019 abbiamo già portato all'attenzione del Consiglio Comunale di Milano il tema dell'inopportunità di queste trascrizioni, ottenendone lo stop, e indicando la strada dell'adozione in casi particolari. Poche settimane dopo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ci dava ragione e confortava la Giunta di Milano nella sua scelta.
oggi torniamo a chiedere
al Comune di Milano che continui a resistere a queste ingiunzioni, che giudichiamo del tutto arbitrarie e che incentiverebbero ulteriormente il ricorso alla pratica dell'utero in affitto -che, torniamo a sottolinearlo, in Italia e praticamente in tutto il mondo è un grave reato- facilitandone il percorso.
In particolare osserviamo che ottemperando alle richieste del Tribunale il Comune accetterebbe di far prevalere -sulla base di un contratto commerciale- un interesse privato sull'interesse pubblico, che è quello affermato dalla legge e ribadito dalle sentenze di cui sopra.
Ci preme inoltre sottolineare che la trascrizione di questo atto di nascita costituirebbe un'aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione che ci vuole uguali davanti alla legge, e che in quanto tale sarebbe appellabile.
Se infatti una donna mentisse allo Stato Civile, sia pure "per il bene del bambino", sulla paternità biologica del proprio figlio, sarebbe perseguibile per falso in atto pubblico.
"Si applica la reclusione [da cinque a quindici anni] a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità" (art. 567 Codice Penale).
Lo ribadisce, come detto, la già citata sentenza 272/2017 della Corte Costituzionale laddove afferma “non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità”.
Nel caso dei "due padri" la menzogna è auto-evidente: il padre biologico indica come a sua volta padre un altro uomo, fatto irrealizzabile -o come madre una donna che non lo è-. Ma in base a quanto disposto dal Tribunale di Milano non soltanto non andrebbe perseguito, ma anzi andrebbe perfino riconosciuto nell'esercizio di un suo "speciale" diritto (basato, ribadiamolo, su un contratto commerciale privato).
Diritto che quindi si configura come misoginisticamente diseguale: la madre è sempre tenuta alla verità sulle origini del bambino, obbligo da cui invece il padre da utero in affitto viene dispensato.
Proponiamo quindi, in via paradossale, che se il Comune di Milano dovesse ottemperare alla sentenza del Tribunale, in base all'art. 3 della Costituzione la possibilità di mentire sullo status filiationis sia consentita a tutti, in special modo a TUTTE, depenalizzando il falso in atto pubblico.
Rete per l'Inviolabilità del Corpo Femminile