La sentenza 68 della Corte Costituzionale depositata il 22 maggio stabilisce in via definitiva che una coppia di donne che abbia intrapreso un percorso di fecondazione assistita all’estero -in Italia non è consentito- ha diritto a vedere registrate entrambe come madri, sia nel caso in cui il bambino sia nato all’estero e l’atto di nascita sia stato formato in quel Paese -cosa che in realtà aveva già corso-, sia nel caso in cui il bambino sia nato in Italia e l’atto di nascita venga formato qui.
Certamente la sentenza valorizza la differenza sessuale stabilendo l‘incomparabilità tra due donne che decidano di ricorrere a PMA con donazione di seme maschile e una coppia di uomini che ricorra a utero in affitto con acquisto di ovocita e pagamento della gestante, pratica che in Italia è sanzionata come reato anche se realizzata all’estero: la fecondazione assistita realizzata all’estero non è ritenuta reato, quindi non vi è contrarietà all’ordine pubblico, mentre la cosiddetta maternità surrogata è e resta reato, e su questo la Consulta non ha dubbi, ribadendolo di continuo.
Questa differenza rompe indubitabilmente il fronte delle famiglie Arcobaleno che hanno sempre condotto una lotta unitaria per l’omogenitorialità, facendo un tutt’uno del ricorso a PMA per le coppie lesbiche e a utero in affitto per le coppie di uomini, e anzi ha mandato sempre avanti le donne a difendere questi obiettivi confidando nella maggiore accettabilità sociale delle loro richieste.
Ma la sentenza presenta svariati punti problematici.
Anzitutto afferma pacificamente che la realtà della procreazione- che richiede e continua a richiedere una donna e un uomo- può essere riscritta dal diritto, nel caso specifico minimizzando o cancellando del tutto la figura paterna. Ma perfino nelle rarissime enclave matrilineari sopravvissute come reperti antichissimi, per esempio tra i Moso della Cina dove la famiglia naturale è costituita dalla madre e dal bambino e la paternità biologica è del tutto occasionale, la funzione paterna non è affatto cancellata e viene assunta da un fratello o da un congiunto della madre. Quindi anche la cultura matrilineare ammette la necessità di un padre.
Cancellare il padre nel diritto e di conseguenza nella vita della bambina o del bambino costituisce un salto antropologico di enorme rilievo, cambiamento che meriterebbe ben altre riflessioni e che rischia di alimentare una vendicatività paterna che vediamo purtroppo in opera in molti casi di separazione conflittuale.
Paradossalmente questo ruolo del padre nella vita del bambino è riconosciuto dalla stessa Consulta in un’altra sentenza, la numero 69, depositata nella stessa giornata del 22 maggio- là dove si ribadisce che il divieto per la donna singola di accedere a fecondazione assistita in Italia non è “irragionevole e sproporzionato”. Si dice infatti che questo divieto risponde a un “principio di precauzione a tutela dei futuri nati”: E’ nel loro interesse che il legislatore ha ritenuto “di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre”.
Ma anche una coppia di donne che progetti la messa al mondo di un bambino via PMA esclude la figura del padre: perché quello non è ritenuto possibile per una donna singola è invece ritenuto possibile per quella coppia, che ha deliberatamente escluso la figura del padre?
Tutta la sentenza ruota intorno al superiore interesse del minore: che, si dice, ha diritto ad avere da subito due genitori -due donne- senza dover attendere l’esito del processo di adozione in casi particolari. Ma si può escludere dal superiore interesse del minore il fatto di avere un padre? L’altra sentenza coeva, la 69, sembrerebbe piuttosto includerlo.
Di più: si può escludere dal superiore diritto del minore il fatto di conoscere la verità sulle proprie origini? Esiste un’ampia giurisprudenza internazionale, nata proprio dalle lotte dei figli nati da PMA, che afferma questo diritto. Se è vero che il bambino può avere diritto da subito, per esempio, a una relazione piena con la madre intenzionale, non è altrettanto importante, se non molto più importante, come ci hanno dimostrato le decennali lotte dei figli di donatori anonimi -ma anche quelle dei figli adottivi- poter conoscere la verità sulle proprie origini? E come saranno indicate le due madri nell’atto di nascita del bambino venuto al mondo in base al loro “progetto genitoriale”? Si preciserà chi è la madre biologica e chi quella intenzionale -o, nel caso di tecnica Ropa, chi delle due ha messo l’ovocita e chi ha condotto la gestazione-? Si ritiene o meno che il minore abbia il diritto di saperlo?
Per finire, un altro punto problematico nella sentenza 68: se è vero che il divieto di utero in affitto viene costantemente ribadito, tenendo il punto della differenza tra GPA, che non è ritenuta una “tecnica” di fecondazione assistita tra le tante, e la PMA nel suo complesso, è vero anche che alcuni passaggi potrebbero riaprire la questione del reato di maternità surrogata. Là dove, ad esempio, si afferma che “il carattere omosessuale della coppia he ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato (…) Un’inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omosessuale è stata costantemente esclusa da questa Corte”, il riferimento alle coppie omosessuali potrebbe estendersi alle coppie di uomini, costituendo un possibile aggancio per una riapertura della questione del divieto di GPA.
I legali delle coppie gay, a quanto risulta, sarebbero già al lavoro.
M.T.
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